Bilanci di Esercizio

In base alla Riforma del Terzo Settore, gli Enti del Terzo Settore, fra cui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, hanno l’obbligo di redigere il Bilancio di Esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l’indicazione dei proventi (entrate) e degli oneri (uscite, costi sostenuti) dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste del bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (art. 13 del Dlgs 117/2017, 1° comma). Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore con entrate (di qualsiasi tipo e comunque denominate) inferiori a 220.000 euro annui può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa (2° comma). Questa norma non si applica agli Enti del Terzo Settore non commerciali (fra cui le OdV) per i quali il limite delle entrate scende a 50.000 euro annui. I Bilanci di Esercizio vanno redatti utilizzando la modulistica definita da un decreto del Ministero del lavoro, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore (3° comma). Il primo Bilancio che dovrà rispettare queste norme sarà quello dell’esercizio 2018 redatto ed approvato nell’anno 2019. L’organo di amministrazione dell’Ente dovrà documentare il carattere secondario e strumentale della o delle attività di cui all’art. 6 del Dlgs 117/2017 (attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5, 1° comma, dello stesso decreto) nella relazione al Bilancio o nella Relazione di missione (6° comma). Infine, gli Enti del Terzo Settore non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore (7° comma). Oltre al bilancio civilistico, gli enti del terzo settore (fra cui le OdV e le APS) con entrate annuali superiori a 1.000.000 di Euro devono depositare il loro bilancio sociale presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet. Tale documento deve essere redatto secondo linee guida definite con un decreto del Ministero del lavoro, tenuto conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente (riteniamo per ammontare delle entrate, del patrimonio e del numero degli associati, dei dipendenti e dei collaboratori, anche volontari), anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte (art. 14, 1° comma).